In data 13/12/2022 sulla GU n. 290 è stato pubblicato il DM 192 del 29 settembre 2022 che apporta modifiche al DM 37/08.
Il DM 192 del 29 settembre 2022 entrerà in vigore il 28/12/2022.
Nel presente articolo vediamo quali sono queste modifiche e come queste andranno ad impattare sulle aziende operanti nel settore impiantistico.
Si riportano di seguito le modifiche apportate dal DM 192 del 29 settembre 2022 al DM 37/08.
All’articolo 1, comma 2, lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali TV, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonché le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;”
All’articolo 2, comma 1, lettera a) dopo le parole “presso l’utente” sono aggiunte le seguenti:
“ovvero il punto terminale di rete come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera oo) del D. Lgs 8/11/2021 n. 207”.
All’articolo 2, comma 1, lettera f) è sostituita dalla seguente:
“f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali TV, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti;”
Dopo l’articolo 5 è inserito il seguente:
“Art. 5-bis (Adempimenti del tecnico abilitato).
1 – Il responsabile tecnico dell’impresa, abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), è responsabile dell’inserimento nel progetto edilizio dell’edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dell’articolo 135-bis del DPR n. 380 del 06/06/2001.
2 – Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell’impresa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e CEI 64-100/1-2-3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.
3 – Tale dichiarazione è necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell’edilizia della segnalazione certificata di cui all’articolo 24 del DPR n. 380 del 06/06/2001.”